DPCM 26 APRILE 2020: CHI SONO I “CONGIUNTI” CHE SI POTRANNO INCONTRARE DAL 4 MAGGIO.

DPCM 26 APRILE 2020: CHI SONO I “CONGIUNTI” CHE SI POTRANNO INCONTRARE DAL 4 MAGGIO.

Con il DPCM del 26 aprile u.s. il Governo italiano ha riconosciuto, con decorrenza dal prossimo 4 maggio, il diritto da parte dei cittadini di poter incontrare i loro “congiunti”, purché ciò avvenga entro i confini territoriali della Regione e con le regole del distanziamento sociale.

È chiaro, dunque, come la volontà di non contravvenire alla citata disposizione normativa non possa prescindere dalla corretta interpretazione di cosa debba intendersi con il termine “congiunti”.

In ambito giuridico, detto termine trova esclusiva menzione nell’art. 307, IV co. c.p. ove si afferma che “agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”, escludendo in via di eccezione da tale categoria gli affini qualora sia deceduto il coniuge e non vi sia prole.

Dalla disposizione testé riportata si può quindi concludere che siano “congiunti”, oltreché il coniuge, anche i parenti (persone cioè che discendono da un medesimo stipite) e gli affini (parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge).

Analogamente si ritiene di poter ricomprendere tra i “congiunti” anche i conviventi more uxorio (c.d. famiglie di fatto) oltreché i soggetti che costituiscono una unione civile (costituita da persone dello stesso sesso), trovando queste aggregazioni piena e legittima parificazione alla famiglia fondata sul matrimonio civile (Cass. Pen. 11476/2018).

Di più dubbia interpretazione risulta invece se sia possibile o meno ricomprendere tra i “congiunti” i soggetti legati da un rapporto di fidanzamento.

Stando alla lettera della legge, ciò sarebbe da escludersi.

Tuttavia, è evidente come la ratio del decreto seppure volta, come pare, a limitare il più possibile gli spostamenti dei cittadini sul territorio, indurrebbe a ritenere ammissibili anche gli spostamenti di coloro che sono legati con altri soggetti da detto rapporto, ciò purché esso si concretizzi – a parere di chi scrive – in legami affettivi stabili e duraturi nel tempo, con significativa comunanza di vita e di affetti.

Diversamente opinando, infatti, si ritiene che la portata del Decreto verrebbe vanificata.

Da escludersi, invece, tout court le visite ad amici e conoscenti non potendo con ogni probabilità questi soggetti rientrare nella categoria dei c.d. “congiunti”.

Si conclude ribadendo come, quanto esposto, sia frutto di una interpretazione che pare ragionevole alla luce dell’impegno profuso dal Governo di ridurre, per quanto possibile, le occasioni di contagio.

Sarebbe auspicabile d’ogni modo un intervento chiarificatore da parte delle Istituzioni che consenta ai cittadini di determinarsi in ordine agli spostamenti consentiti che, come è noto, dovranno essere comunque oggetto di autodichiarazione.

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