Modalità di notifica dei verbali per violazione del codice della strada: diritto al rimborso se la notifica non è effettuata al domiclio digitale.

MODALITA’ DI NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA: DIRITTO AL RIMBORSO SE LA NOTIFICA NON È EFFETTUATA AL DOMICLIO DIGITALE.

In linea con le disposizioni generali del Codice per l’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 e successive modifiche, con Decreto del 18.12.2017 il Ministero dell’Interno ha introdotto la “disciplina delle procedure per la notificazione die verbali di accertamento delle violazione del Codice della Strada tramite posta elettronica certificata”.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 del richiamato D.M., la notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale devono essere notificati al domicilio digitale ogniqualvolta il soggetto sanzionato abbia fornito o sia detentore di esso ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
Nonostante la normativa richiamata non possa dirsi certo di recente emanazione, ancora oggi molti Comuni italiani notificano i verbali per violazione del Codice della Strada alla residenza del proprietario del veicolo, senza preoccuparsi di verificare se questi “abbia fornito o sia detentore di un domicilio digitale”; accertamento che per la normativa richiamata dovrebbe essere compiuto d’obbligo “dall’ufficio da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di cui all’art. 2” del citato decreto “nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche cui abbia accesso”.
Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, infatti, tale accertamento è divenuto d’obbligo “nel caso in cui l’autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 CdS abbiano fornito un valido indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi dell’art. 3-bis CAD e delle relative disposizioni attuative. (…) talché sussiste “attualmente, un vero e proprio obbligo per l’organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell’attività di accertamento dell’illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni).
A tutti i soggetti che rientrano in tali categorie, dunque, i verbali in discussione dovranno essere notificati al loro “domicilio fiscale” rintracciabile in alcuni indici nazionali individuati dalla normativa in materia quali: INI-PEC, IPA etc..
Se così non fosse, i destinatari di tali notifiche hanno diritto di richiedere al Comune interessato la restituzione delle spese di notifica addebitate illegittimamente con il verbale di contestazione mediante una richiesta che deve avere determinati requisiti per poter dare diritto al rimborso.

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