DUE AMMINISTRATORI DI “S.R.L.” CON PARI POTERI: QUALI CONSEGUENZE PER LA DIMISSIONE DI UNO DEI DUE.

dimissioni con effetto immediato

La norma di riferimento è l’art. 2385 , co. 1 c.c. il quale prevede che le dimissioni dell’amministratore abbiano effetto immediato solo “se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori”.

DIMISSIONI VALIDE MA CON EFFICACIA POSTICIPATA se gli amministratori hanno poteri congiunti

Nel caso in esame, ossia di due amministratori di SRL con pari poteri congiunti al 50%, si può quindi ritenere che in via generale le dimissioni dell’uno non potranno essere ritenute immediatamente efficaci fintanto che l’amministratore dimissionario non sarà sostituito da altro.

Tali dimissioni, essendo per giurisprudenza costante atto unilaterale recettizio (art. 1334 c.c.), saranno quindi comunque valide ma avranno efficacia solamente quando sarà ricostituito un nuovo consiglio di amministrazione secondo statuto.

Quanto appena riportato vale solo per il caso prospettato, ossia per amministratori che abbiano poteri congiunti sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Ciò viene confermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1602/2000 la quale espressamente ha riconosciuto che “quando l’amministrazione sia stata attribuita, in una società in nome collettivo, a due soci nominati nell’ambito di un più esteso ceto sociale, con clausola di gestione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione congiunta per quelli di straordinaria amministrazione, le dimissioni di uno dei due amministratori comportano il venire meno di ogni potere gestorio in capo all’amministratore dimissionario (…)” senza che tali dimissioni possano avere effetto “soltanto quando l’amministratore sia stato sostituito, perché la presenza dell’altro amministratore, nel quale si concentrano i poteri dell’ordinaria amministrazione, esclude che il dimissionario debba ancora occuparsi della gestione”; questa massima è stata infatti successivamente estesa con una sentenza del Tribunale di Roma nel 2015, per via analogica, anche alle S.R.L.

DIMISSIONI VALIDE CON EFFICACIA immediata SE GLI AMMINISTRATORI HANNO POTERI disGIUNTI

Diverso è il caso in cui, invece, i due coamministratori abbiano poteri disgiunti in quanto, in detta ipotesi, secondo quanto sempre espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia anzidetta,deve ritenersi che le dimissioni di uno dei due amministratori siano immediatamente efficaci, non appena ricevute dal destinatario, atteso che la società non rimane priva dell’organo gestorio, avendo pieni poteri di gestione l’altro amministratore”.

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