Iscrizione alla centrale rischi della banca d’italia per segnalazione a sofferenza: quando la segnalazione é illegittimita’.

ISCRIZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA PER SEGNALAZIONE A SOFFERENZA: QUANDO LA SEGNALAZIONE É ILLEGITTIMITA’.

Che sia una persona fisica o una impresa, può accadere che nei molteplici rapporti intrattenuti con un Istituto di Credito o Intermediario Finanziario (per diverse ragioni che possono essere determinate anche da circostanze da noi non dipendenti quali una contingente crisi economica) ci si possa trovare in una situazione di crisi che determini l’intermediario a segnalare a “sofferenza” un proprio cliente presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia per insolvenza del medesimo.
Il fatto stesso che ad effettuare questa segnalazione sia un Istituto di Credito o un Intermediario Finanziario, non è circostanza che debba far supporre la correttezza e legittimità della segnalazione.
Non sono certo isolati, difatti, i casi in cui dette segnalazioni vengano effettuate in spregio alla normativa in materia, ciò comportando un grave danno e pregiudizio per il soggetto segnalato che, da un giorno all’altro, si vede escluso da ogni possibilità di accedere al credito.
Ciascun Istituto di Credito o Intermediario Finanziario, difatti, come è noto, prima di erogare del credito o intrattenere rapporti finanziari con un cliente, consulta l’anagrafica tenuta presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, potendo legittimamente negare ogni rapporto a coloro che ne sono iscritti, ciò in forza della propria insindacabile libertà negoziale.
Ma come capire se la segnalazione a “sofferenza” è legittima?
Secondo quanto disposto dall’art. 1.5, comma 2, Sez. II della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 l’appostazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi della

Banca d’Italia da parte dell’intermediario finanziario deve essere condizionata alla previa attenta e accurata analisi della “complessiva situazione finanziaria del cliente” la quale deve attestarsi in un oggettivo “stato di insolvenza di carattere non transeunte”, ossia in “una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria ovvero di grave difficoltà economica” (Cass. Civ. 2406/2016) che deve estrinsecarsi “in una condizione di illiquidità di taglio strutturale e non semplicemente contingente, sì da potersi ritenere che l’inadempimento nei confronti della banca segnalante sia correlato ad uno stato di difficoltà oggettivo e non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni” (Trib. Verona 17 giugno 2015).
A mero titolo esemplificativo, dunque, gli sconfinamenti (che peraltro rientrano tra le segnalazioni di carattere automatico) non sono indice in sé (e in assenza di segnali di mancati pagamenti dei creditori) di incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte (Trib. Milano 29 agosto 2014) Occorre, pertanto, che tale segnalazione sia preceduta da una verifica accurata e attenta da parte dell’intermediario finanziario circa l’effettiva situazione di fatto in cui verte il cliente che, si ribadisce, deve attestarsi come una oggettivamente grave e non transitoria difficoltà economica e incapacità finanziaria, non essendo comunque peraltro legittimo “far pervenire la relativa segnalazione alla Centrale Rischi, fondando detta dichiarazione sull’apprezzamento generico dei bilanci societari, anche se in perdita da diversi anni, nonché sulla sussistenza di esposizioni della medesima società nei confronti di altri Istituti di Credito” (Cass. Civ. 12626/10).

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