LA STABILIZZAZIONE “DIRETTA O IMMEDIATA” NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SENZA CONCORSO.

Il D.Lgs. n. 75/2017 emanato dalla Legge delega n. 124/2015,  meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, come recentemente modificato, all’art. 20 riconosce in capo alle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di assumere sino al 31.12.2021, a tempo indeterminato e senza indire alcuna procedura concorsuale, personale non dirigenziale che, alla data del 31.12.2020 sia stato in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 con contratti a tempo  determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione  o,  in  caso  di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma  associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  2. sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede all’assunzione;
  3. abbia maturato al  31  dicembre   2020,   alle   dipendenze dell’amministrazione   che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi, negli ultimi otto anni.

Obbligo o facoltà ?

Il tenore letterale dell’art. 20, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi (T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 335), porta a ritenere che l’attivazione della procedura di stabilizzazione del personale precario in possesso dei citati requisiti costituisca per le Pubbliche Amministrazioni una mera facoltà. Pertanto, i dipendenti interessati non possono vantare alcun diritto alla stabilizzazione nei confronti degli Enti presso i quali sono impiegati con forme di lavoro flessibile.

Ulteriori limiti normativi.

Peraltro, secondo quanto previsto dalla stessa norma, alla citata facoltà le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere solo qualora vi siano “effettive esigenze funzionali dell’Ente e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 165/01”; circostanze che circoscrivono la portata applicativa della norma.

Novità decreto legge Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183): superamento del precariato per le professioni sanitarie.

A causa del periodo emergenziale in corso, con il Decreto Legge n. 183/2020 è stato introdotto all’art. 20  il nuovo comma 11 bis mediante il quale è stato previsto in capo alle Pubbliche Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale, al solo “scopo di fronteggiare la grave carenza di personale  e superare  il  precariato,  nonché  per  garantire   la   continuità nell’erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza” di stabilizzare il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio negli ultimi otto anni entro il 31.12.2021.

Detta stabilizzazione potrà avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

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