É approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il Decreto legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2020 volto all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento n. 655/2014, istitutivo di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
Lo strumento, che si innesta sugli strumenti del recupero crediti transazionale, di cui abbiamo scritto qui ( https://www.studiolegalelacchia.it/come-fare-per-recuperare-un-credito-allestero/ ), rende più semplice chiedere a un giudice di un Paese UE di congelare, senza preavviso, i fondi di un conto bancario detenuto dal debitore in un altro Stato europeo al fine di consentire di bloccare i debitori che movimentano, occultano o utilizzano i fondi.
La novità consiste infatti proprio nell’ “effetto sorpresa” potendo il creditore procedere al sequestro conservativo delle somme presenti su un conto bancario del debitore che ne avrà conoscenza soltanto dopo l’attuazione del provvedimento.
L’ordinanza europea di sequestro conservativo, rafforza la cooperazione giudiziaria e processuale-civile tra gli Stati membri dell’UE, ed è volta al preciso obiettivo di evitare che il debitore dissolva il proprio patrimonio durante il tempo necessario al creditore per l’esecuzione del proprio credito.
La procedura, attivabile in alternativa alle procedure legali vigenti in ogni Paese UE, può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri.
Applicabilità della nuova procedura
1. Alternatività della procedura comunitaria ed applicazione ai casi c.d. transnazionali
Occorre precisare che lo strumento è esperibile in alternativa alle procedure legali vigenti in ogni paese dell’UE (art. 1 Reg. n. 655/2014) e solo per i casi transfrontalieri ovvero i casi nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore sia in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto ( art. 3 Reg. n. 655/2014).
Tuttavia, poiché il Regolamento (UE) n. 655/2014 non si applica alla Danimarca i creditori con sede in Danimarca non possono richiedere un’OESC e, parallelamente, non è possibile ottenere un OESC su un conto bancario danese.
2. Ambito di applicabilità della procedura
La nuova procedura si applica inoltre ai soli crediti in materia civile e commerciale (art. 2 Reg. n. 655/2014).
Pertanto non è possibile ricorrevi per la materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.
Può inoltre essere esperita sia prima dell’avvio del giudizio di merito sia durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento.
3. Tempestività della procedura ed “effetto sorpresa” del provvedimento
Elemento particolare interessante della procedura è che il creditore (impresa o persona fisica) che voglia congelare in via cautelare o pignorare un conto detenuto dal debitore può agire in tutta l’Ue anche senza fornire dettagli precisi sul conto da congelare.
Particolarmente interessante è infatti la modalità con cui il creditore può accedere alla procedura per ottenere l’OESC, avendo il legislatore comunitario, sul portale dell’Unione europea – previsto che il creditore, autonomamente e (anche) senza l’ausilio di legali o esperti giuridici, potrà compilare e depositare, presso la competente autorità giudiziaria, i Moduli Standard, di cui al Reg n. 1823/2016, nel quale dovranno essere indicate, oltre che le informazioni generali relative al debitore, al creditore e al credito vantato, anche la presenza delle ulteriori condizioni previste dal Regolamento n. 655/2014 (All. 1, punti 2,3 , 8 e 9, del Modulo di cui al Reg n. 1823/2016).
Vi è dunque la possibilità in capo al creditore di ottenere informazione circa i conti bancari intestati al debitore all’estero, qualora non fossero a lui noti: qualora il creditore non sia direttamente a conoscenza di quale sia la banca di un determinato Stato membro in cui il debitore detenga uno dei suoi conti bancari, potrà richiedere all’autorità di informazione dello Stato membro dell’esecuzione di reperire le informazioni necessarie per l’identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore (art. 14 Reg. n. 655/2014).Per far ciò il creditore formulerà la relativa richiesta mediante la compilazione dei suindicati Moduli Standard (All. 1, punto 7, Reg. n. 1823/2016).
La procedura comunitaria è infatti caratterizzata alla tempestività con la quale l’autorità giudiziaria è chiamata a vagliare la richiesta formulatagli dal creditore. Quanto detto è desumibile dall’obbligo con cui il Regolamento impone all’autorità giudiziaria di decidere sull’emissione dell’ordinanza entro e non oltre:
a) la fine del quinto giorno lavorativo successivo deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore;
b) la fine del decimo giorni lavorativo successivo al deposito della richiesta o, se del caso, al compimento della domanda da parte del creditore, nel caso in cui la richiesta venga fatta prima che il creditore abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico (art. 18 Reg. n. 655/2014).
4. Modalità di funzionamento della procedura
L’OESC potrà applicarsi sia se il credito azionato dal creditore è liquido ed esigibile sia nel caso in cui il credito non è ancora liquido ed esigibile.
Se il creditore ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impone al debitore di pagare il credito vantato dal creditore, saranno competenti a emettere l’OESC le autorità giudiziaria dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giudiziaria o è stata conclusa la transazione giudiziaria o le autorità giudiziarie designante nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto pubblico.
Nel caso in cui il creditore sia invece privo di decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, saranno competenti dell’emissione dell’OESC, le autorità giudiziarie dello Stato membro che sono competenti a conoscere del merito in conformità delle pertinenti norme di competenza applicabili (art. 6 Reg. n. 655/2014).
L’art. 2 del D.lgs. 152/2020 ha precisato che, competente per l’emissione di un’OESC in caso di credito risultante da atto pubblico è il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato.
Se invece la richiesta di emissione dell’ordinanza sia stata depositata all’autorità giudiziaria competente ante causam, il creditore dovrà fornire la prova dell’avvio del relativo procedimento di merito entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della domanda di sequestro conservativo o entro 14 giorni dall’emissione dell’OESC, se questa data è posteriore (art. 10 Reg. n. 655/2014), in difetto di prova la misura cautelare sarà revocata o cesseranno gli effetti, con conseguente informazione alle parti e, quindi, anche al debitore.
Ai fini dell’emissione dell’OESC occorre inoltre che il creditore provi l’esistenza, all’autorità giudiziaria adita, la sussistenza delle più generali condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora,quali presupposti giuridici generalmente previsti in ambito cautelare.
Ovvero l’urgente necessità di tale misura, intesa come la sussistenza del concreto ed immediato rischio che, in mancanza, la successiva esecuzione del credito vantato risulterebbe compromessa o resa più difficile dal comportamento del debitore.
L’autorità giudiziaria, se ritiene che le prove fornite siano insufficienti, potrà chiedere al creditore di fornire ulteriori prove documentali e/o sentire eventuali testi, senza tuttavia ritardare in maniera irragionevole il procedimento, che deve comunque rimanere caratterizzato dall’anzidetto carattere della tempestività (art. 9 Reg. n. 655/2014).
Nel caso invece di acquisizione delle informazioni sui conti bancari, è individuata come competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. L’art. 3 del Dl.gs. 152/2020 precisa che se questi non abbia residenza, domicilio, dimora o sede in Italia, è competente il presidente del Tribunale di Roma, precisando altresì che la ricerca delle informazioni viene disposta, in ogni caso, con modalità telematiche (art. 3).
L’art. 4 del Dl.gs. 152/2020 prevede inoltre che in caso di respingimento della richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, il ricorso deve allora essere proposto davanti al Tribunale in composizione collegiale, precisando altresì che del collegio non possa fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto e imponendo, nei procedimenti di impugnazione, la necessaria assistenza di un difensore ( art. 9).
5. La tutela dei diritti del debitore
Trattandosi di procedura inaudita altera parte, il debitore non sarà in alcun modo informato della domanda di OESC o sentito prima dell’emissione dall’ordinanza di sequestro (art. 11 Reg. n 655/2014). Infatti l’OESC sarà notificata o comunicata al debitore soltanto dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo (art. 28 Reg. n. 655/2014).
Al fine di salvaguardare il bilanciamento degli interessi delle parti, il Reg. n. 655/2014 ha disposto una serie di misure come quella che prevede che, nel caso in cui il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria competente, prima emettere l’OESC, potrà obbligare il creditore a costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura ( art. 12 del Reg. n. 655/2014).
Diversamente, qualora il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, l’autorità giudiziaria potrà richiedere la costituzione della garanzia da parte del creditore ove lo ritenga necessario e opportuno in base alle circostanze del caso.
L’art. 13 del Reg. n. 655/2014 contempla anche la responsabilità per colpa del creditore per eventuali danni causati al debitore dall’OESC, l’onere della prova al riguardo incomberà sul debitore.
Altri strumenti sono previsti dagli art.li 33 e 34 del Reg. UE, integrai dalla normativa interna: per il ricorso del debitore avverso l’ordinanza europea di sequestro è competente il giudice che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, mentre per il ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.
Riconoscimento, esecuzione e revoca dell’“OESC”
L’art. 22 del Reg. n. 655/2014 prevede che l’OESC, una volta adottata, sarà riconosciuta negli altri Stati membri, in modo automatico e senza alcuna procedura di esecutività (c.d. exequatur).
Con riguardo alla sua esecuzione, invece l’art. 23 del Reg. n. 655/2014 rinvia all’iter stabilito per i provvedimenti nazionali equivalenti nello Stato membro dell’esecuzione. L’art. 5 del D.lgs. 152/2020 stabilisce a riguarda che l’esecuzione dell’OESC debba rispettare la procedura del pignoramento presso terzi prevista dall’articolo 678 del Codice di procedura civile successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore
Passando all’attuazione della misura in analisi, l’art. 24 del Reg. n. 655/2014 dispone che la banca a cui sarà trasmessa l’OESC dovrà procedere alla sua attuazione subito dopo la ricezione del provvedimento o, se previsto dal diritto nazionale, di un apposito incarico di attuazione.
Entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione dell’OESC, la banca (o altro soggetto responsabile dell’esecuzione) sarà tenuta emettere dichiarazione circa la capienza del sequestro conservativo.
Soltanto successivamente all’emissione della suddetta dichiarazione, come detto, il debitore sarà informato del sequestro mediante notificazione o comunicazione dell’OESC, della domanda introduttiva, della copia di tutti i documenti presentati dal creditore all’autorità giudiziaria nonché della predetta dichiarazione e potrà esercitare il suo diritto di difesa, chiedendo la revoca o la modifica dell’OESC o la limitazione o cessazione dell’esecuzione (Capo 4, artt. 33 e segg., Reg. n. 655/2014).
Dietro apposita istanza, se il diritto nazionale lo prevede, il debitore potrà anche ottenere il dissequestro delle somme fornendo garanzie in sostituzione del sequestro sino alla concorrenza dell’importo indicato nell’OESC (art. 38 Reg. n. 655/2014).