È a tutti noto come la legge consenta a ciascuno di disporre del proprio patrimonio e dei propri diritti per il tempo successivo alla propria dipartita, mediante la predisposizione di un testamento.
Detto strumento viene sovente utilizzato anche con l’obbiettivo di escludere, per il tempo successivo al proprio decesso, l’insorgenza di liti tra i propri famigliari ed eredi.
Si rende dunque necessario conoscere preventivamente quanto è oggetto di approfondimento nel presente articolo.
Non è sufficiente infatti che il testamento sia stato improntato da una tale lodevole ragione per escludere di fatto l’insorgenza di future liti tra i propri eredi.
In merito, occorre sapere che il diritto di disporre del proprio patrimonio per testamento incontra un imprescindibile limite nel diritto riconosciuto dalla legge ai c.d. legittimari, per lo stretto legame famigliare che questi vantano con il testatore.
Sono legittimari, a norma di legge: il coniuge, i figli, i genitori, i nonni o i nipoti del defunto.
A tali soggetti, sempre per espressa previsione normativa, a prescindere da quali che siano le volontà espresse dal testatore, spetta il diritto di ricevere in eredità una quota parte del patrimonio di quest’ultimo.
Se, dunque, come sovente accade, il testatore nel predisporre le proprie volontà non ha tenuto conto di questa circostanza, ciò potrà dare senz’altro origine a controversie tra gli eredi.
L’erede legittimario che ritenga violato questo suo diritto può infatti agire legittimamente contro gli altri eredi mediante la c.d. azione di riduzione, avanzando la pretesa di ottenere la quota parte che per legge gli spetta.
Si rende dunque necessario conoscere le regole di attribuzione delle quote di riserva ai “legittimari”.
Qui di seguito si riporta una breve tabella riassuntiva in cui sono indicate le diverse quote riservate a tale categoria di soggetti a seconda delle circostanze di concorso o meno con altri legittimari.
Eredi legittimari | Quote riservate ai legittimari di cui il testatore non può disporre | Porzione di patrimonio disponibile di cui il testatore può disporre con libertà |
solo il coniuge | ½ del patrimonio | ½ del patrimonio |
coniuge e un figlio | 1/3 al figlio e 1/3 al coniuge | 1/3 del patrimonio |
coniuge e più figli | ¼ al coniuge e ½ ai figli da dividersi in parti uguali | ¼ del patrimonio |
solo un figlio senza coniuge | ½ del patrimonio | ½ del patrimonio |
due o più figli senza coniuge | 2/3 da dividersi in parti uguali | 1/3 del patrimonio |
ascendenti senza coniuge | 1/3 da dividersi in parti uguali | 2/3 del patrimonio |
ascendenti con coniuge | ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti da dividersi in parti uguali | ¼ del patrimonio |
Le quote riportate, da calcolarsi sul patrimonio del defunto, non sono in ogni caso gli unici diritti che la legge riconosce ad essi.
Il coniuge del defunto testatore, infatti, vanta anche il diritto di abitazione (ossia la possibilità di continuare a vivere presso la casa coniugale adibita a residenza famigliare) nonché il diritto di uso dei beni mobili che la corredano; ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno il concorso con altri eredi legittimari del defunto.