Quando si parla di Consumatore il richiamo al Codice del Consumo risulta automatico.
Occorre tuttavia sapere che la disciplina del Codice del Consumo trova applicazione esclusivamente nei contratti conclusi tra un professionista e un Consumatore e non, invece, in quelli stipulati tra due professionisti.
Ciò compreso, rileva in questo breve approfondimento sottolineare il diritto per nulla scontato che ogni consumatore vanta nei confronti del professionista per i difetti del bene acquistato.
In ambito processuale, quanto all’onere probatorio in una eventuale azione di risarcimento danni intentata nei confronti di quest’ultimo, il Codice del Consumo prevede una presunzione in favore del Consumatore.
Per il Codice del Consumo, infatti, i difetti di conformità del bene acquistato che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono come già sussistenti al momento della consegna e, dunque, dell’acquisto (salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità).
Al Consumatore sarà sufficiente quindi allegare in giudizio esclusivamente il contratto di compravendita e la sussistenza dei vivi del prodotto (purché non fossero già manifesti all’atto dell’acquisto), incombendo invece sul professionista venditore l’onere di difficile assolvimento di provare la conformità del bene consegnato rispetto a quanto contrattualmente convenuto.
Una posizione quella del Consumatore, pertanto, certamente privilegiata che gode di maggior tutela quale parte più debole del rapporto contrattuale.